Rent Solutions
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Condizioni contrattuali.

Contratto di intermediazione per il noleggio di veicoli a lungo termine. Fac-simile a scopo informativo: il contratto definitivo, con la Scheda Offerta del veicolo scelto, viene sottoscritto al momento dell’ordine.

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Le parti

Intermediario: Rent Solutions – Via Sentiero Caraver 5, 24010 Taleggio (BG) – P.IVA 14872400966 – E-mail info@rentsolutions.eu – PEC rentsolutions@legalmail.it.

Cliente: il consumatore, professionista o impresa indicato nel contratto sottoscritto.

Premesse

a) Rent Solutions svolge attività di consulenza e intermediazione nel settore della mobilità, mettendo in contatto il Cliente con primarie società di noleggio a lungo termine (di seguito "Società Concedente") con cui intrattiene rapporti di collaborazione o mandato.

b) Rent Solutions non è proprietaria dei veicoli e non è parte del contratto di noleggio, che viene stipulato direttamente tra il Cliente e la Società Concedente secondo le condizioni generali di quest’ultima.

c) Il Cliente intende conferire a Rent Solutions l’incarico di individuare il veicolo e l’offerta più adatti alle proprie esigenze e di curare l’istruttoria della pratica presso la Società Concedente.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente contratto, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 – Oggetto dell’incarico

  1. Il Cliente conferisce a Rent Solutions, che accetta, l’incarico di svolgere le seguenti attività: analisi delle esigenze di mobilità del Cliente; ricerca e selezione del veicolo e dell’offerta; raccolta e verifica della documentazione; predisposizione e invio della pratica alla Società Concedente; assistenza al Cliente fino alla consegna del veicolo e supporto nella gestione del rapporto per tutta la durata del noleggio.
  2. Il veicolo e le condizioni economiche proposte (Società Concedente, durata, canone, anticipo, chilometraggio e servizi inclusi) sono riportati nella Scheda Offerta (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – Natura dell’attività e ruolo della Società Concedente

  1. L’attività di Rent Solutions è un’obbligazione di mezzi. La valutazione del merito creditizio, l’approvazione della pratica, la stipula del contratto di noleggio e la consegna del veicolo sono di esclusiva competenza della Società Concedente, che vi provvede secondo le proprie procedure e a proprio insindacabile giudizio.
  2. Il canone, l’anticipo, i servizi inclusi (a titolo esemplificativo: coperture assicurative, franchigie, manutenzione, pneumatici, veicolo sostitutivo), il chilometraggio e le relative eccedenze sono regolati esclusivamente dal contratto di noleggio stipulato tra il Cliente e la Società Concedente. In caso di discordanza tra quanto indicato nella Scheda Offerta o in materiale informativo di Rent Solutions e il contratto della Società Concedente, prevale quest’ultimo.
  3. Rent Solutions non risponde degli inadempimenti della Società Concedente, del costruttore o di altri terzi, ferma restando la propria assistenza al Cliente nei rapporti con gli stessi.

Art. 3 – Corrispettivo per l’intermediazione

  1. Per le attività di cui all’art. 1 il Cliente riconosce a Rent Solutions un corrispettivo fisso di € 950,00 (novecentocinquanta/00) oltre IVA di legge, a titolo di compenso per l’attività di consulenza, istruttoria e intermediazione (artt. 1754 e 1755 c.c.).
  2. Il corrispettivo è dovuto alla sottoscrizione del presente contratto e deve essere versato anticipatamente. Rent Solutions avvia le attività di cui all’art. 1 solo dopo l’avvenuto pagamento.
  3. Il corrispettivo remunera l’attività professionale svolta da Rent Solutions ed è pertanto dovuto indipendentemente dall’esito della pratica. Una volta completata l’istruttoria e trasmessa la pratica alla Società Concedente, il corrispettivo non è rimborsabile, neppure in caso di mancata approvazione della pratica da parte della Società Concedente, di rinuncia del Cliente o di mancata stipula del contratto di noleggio per cause non imputabili a Rent Solutions.
  4. Il corrispettivo è rimborsato integralmente solo qualora Rent Solutions non esegua le attività di cui all’art. 1 per causa a sé imputabile.

Art. 4 – Modalità di pagamento

  1. Il pagamento del corrispettivo avviene mediante carta di credito o di debito (POS o link di pagamento SumUp) oppure mediante bonifico bancario sulle coordinate intestate a Rent Solutions indicate in calce al presente contratto, con causale "Corrispettivo intermediazione – [Nome/Ragione sociale Cliente]".
  2. Rent Solutions emette regolare fattura per il corrispettivo ricevuto.

Art. 5 – Tempi di consegna

  1. I tempi di consegna del veicolo sono stabiliti dalla Società Concedente e indicati nella Scheda Offerta a titolo puramente indicativo; di norma sono compresi tra 4 e 6 settimane dall’approvazione della pratica.
  2. Rent Solutions comunica al Cliente la data di messa a disposizione del veicolo non appena ricevuta dalla Società Concedente. Eventuali ritardi dovuti alla Società Concedente, al costruttore o alla rete logistica non sono imputabili a Rent Solutions e non danno diritto alla restituzione del corrispettivo.

Art. 6 – Obblighi del cliente

  1. Il Cliente si impegna a fornire informazioni e documenti veritieri, completi e aggiornati e a comunicare tempestivamente ogni variazione. Il Cliente è l’unico responsabile della veridicità di quanto dichiarato e tiene indenne Rent Solutions da ogni conseguenza derivante da dichiarazioni false, incomplete o inesatte.
  2. Per tutta la durata del noleggio il Cliente è tenuto a rispettare il contratto della Società Concedente, a custodire e condurre il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia nel rispetto del Codice della Strada e a non sublocarlo o cederlo a terzi non autorizzati.
  3. Sanzioni amministrative, verbali, pedaggi e ogni altro onere derivante dall’uso del veicolo sono a esclusivo carico del Cliente, secondo quanto previsto dal contratto della Società Concedente.

Art. 7 – Limitazione di responsabilità

  1. Nei limiti consentiti dall’art. 1229 c.c., la responsabilità di Rent Solutions nei confronti del Cliente è limitata ai casi di dolo o colpa grave e, in ogni caso, non può eccedere l’importo del corrispettivo effettivamente percepito.
  2. Resta escluso ogni danno indiretto, compreso il mancato guadagno, derivante dalla mancata o ritardata approvazione della pratica o consegna del veicolo.

Art. 8 – Diritto di recesso del consumatore

  1. Se il Cliente è un consumatore e il contratto è concluso a distanza o fuori dai locali commerciali, il Cliente ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione, senza fornire alcuna motivazione, ai sensi degli artt. 52 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), inviando una dichiarazione esplicita (anche utilizzando il modulo in Allegato B) a info@rentsolutions.eu o alla PEC rentsolutions@legalmail.it.
  2. Con la sottoscrizione del presente contratto e la spunta della relativa dichiarazione, il Cliente consumatore chiede espressamente che Rent Solutions inizi le attività prima della scadenza del termine di recesso e prende atto che: (i) in caso di recesso è tenuto a corrispondere un importo proporzionale alle attività già svolte fino al momento del recesso (art. 57, comma 3, Codice del Consumo); (ii) perde il diritto di recesso una volta che le attività di cui all’art. 1 siano state interamente eseguite, con la trasmissione della pratica alla Società Concedente (art. 59, comma 1, lett. a, Codice del Consumo).
  3. In caso di recesso valido, Rent Solutions restituisce entro 14 giorni le somme versate, dedotto l’importo proporzionale di cui al comma precedente.

Art. 9 – Durata dell’incarico e risoluzione

  1. L’incarico ha efficacia dalla sottoscrizione fino alla consegna del veicolo, ferma restando l’assistenza di Rent Solutions nel corso del noleggio.
  2. Rent Solutions può risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta, in caso di mancato pagamento del corrispettivo o di dichiarazioni false o documenti non veritieri forniti dal Cliente. In tali casi il corrispettivo eventualmente versato resta acquisito da Rent Solutions a titolo di compenso per l’attività svolta.

Art. 10 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto sono validamente effettuate agli indirizzi e-mail o PEC indicati dalle Parti in epigrafe. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

I dati personali del Cliente sono trattati da Rent Solutions, in qualità di titolare, per l’esecuzione del presente contratto, per l’adempimento di obblighi di legge e per la tutela dei propri diritti, e sono comunicati alla Società Concedente e ai soggetti necessari alla gestione della pratica, secondo l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 consegnata al Cliente e disponibile su rentsolutions.eu/privacy.html.

Art. 12 – Legge applicabile e foro competente

  1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
  2. Se il Cliente è un professionista o un’impresa, per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.
  3. Se il Cliente è un consumatore, è competente il foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore, ai sensi dell’art. 66-bis del Codice del Consumo.

Art. 13 – Disposizioni finali

  1. Il presente contratto, con i suoi allegati, costituisce l’intero accordo tra le Parti sull’oggetto e sostituisce ogni precedente intesa. Ogni modifica deve risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
  2. L’eventuale invalidità di una clausola non comporta l’invalidità delle restanti clausole, che rimangono pienamente efficaci.

Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 c.c.)

Al momento della sottoscrizione il Cliente approva specificamente le seguenti clausole:

  • Art. 2 (natura dell’attività, prevalenza del contratto della Società Concedente ed esclusione di responsabilità per fatti di terzi)
  • Art. 3 (corrispettivo, pagamento anticipato e casi di non rimborsabilità)
  • Art. 5 (tempi di consegna indicativi e ritardi di terzi)
  • Art. 6, comma 1 (manleva per dichiarazioni false o inesatte)
  • Art. 7 (limitazione di responsabilità)
  • Art. 9, comma 2 (clausola risolutiva espressa e ritenzione del corrispettivo)
  • Art. 12, comma 2 (foro esclusivo di Bergamo per professionisti e imprese)

Documento informativo. Fa fede esclusivamente il contratto sottoscritto dalle parti, con i relativi allegati.

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